(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4
                        del 6 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Interventi a favore dei produttori di latte vaccino
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e' autorizzata, in attuazione del
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e  forestali
del  25  ottobre 1995, a concedere, a valere sul fondo di garanzia di
cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988,  n.    44,
una garanzia fideiussoria in via sussidiaria, nell'interesse di tutti
i   produttori   di  latte  vaccino  di  cui  al  comma  2  che  sono
rappresentati da associazioni di categoria, le quali provvederanno  a
stipulare contratto di fideiussione bancaria o assicurativa per conto
dei  produttori  di  latte vaccino nei confronti degli acquirenti, al
fine di garantire il totale versamento del prelievo supplenentare  da
parte degli acquirenti stessi.
  2.  Beneficiari  della garanzia fideiussoria sono i produttori che,
ai sensi del  comma  2-bis  dell'articolo  2  del  decreto  legge  23
dicembre  1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46,  hanno  ottenuto  anteriormente  alla  data  di
entrata   in   vigore   della   legge   26  novembre  1992,  n.  468,
l'approvazione di un piano dl sviluppo o di miglioramento  zootecnico
da  parte  della  Regione e che abbiano chiesto l'assegnazione di una
quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato  nel  piano
medesimo.
  3.  La  garanzia e' limitata fino alla pubblicazione del Bollettino
AIMA  riferito  alle  quote  per  l'annata   agraria   1996/1997,   o
all'eventuale bollettino di sanatoria relativo all'annata precedente,
e  all'aumento  di produzione conseguente all'attuazione del piano di
sviluppo o di miglioramento zootecnico indicato nel comma 2.
  4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, a valere
sulle disponibilita' esistenti sul fondo di cui all'articolo 1  della
legge  regionale  n.  44 del 1988, un contributo per complessive lire
60.000.000 alle associazioni di categoria indicate nel comma 1 per la
stipula del contratto di fideiussione.
  5.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente   legge
valutati in lire 60.000.000 per il 1996, gravano sulle disponibilita'
esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 44
del 1988.